1. Le spese relative al CIIS e al CESIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, e le spese relative al SIS sono iscritte in apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il segretario generale del CESIS e il direttore generale del SIS, la quota delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare ai fondi ordinari e la quota da destinare ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì, con le procedure di cui al comma 2, le categorie di spesa cui far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, con particolare riguardo anche per le forme, i modi e i tempi di documentazione delle spese riservate.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
6. Il segretario generale del CESIS e il direttore del SIS riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati,